15
febbraio
2014 - Dal 1° febbraio le banche in Italia
sono obbligate alla ritenuta del 20% sui
bonifici in arrivo dall'estero destinati
alle persone fisiche. Le ritenute saranno
automatiche (a meno di precedente richiesta
di esclusione) e spetterà poi al
contribuente dimostrare che le somme non
hanno natura di compenso “reddituale”
[1].
Questo provvedimento è frutto della
decisione di considerare ogni bonifico
proveniente dall'estero e diretto ad una
persona fisica italiana, come una componente
reddituale imponibile, salvo prova contraria
che deve essere data dal contribuente che
riceva la somma sul proprio conto corrente.
La ritenuta sarà applicata
a titolo di acconto
a tutti i contribuenti che riceveranno un
bonifico dall'estero sul proprio conto
personale —non professionale o d'impresa—
e sarà, poi, scomputata in sede di
dichiarazione annuale dei redditi.
La
“trattenuta”
non sarà applicata solo nel caso in cui il
contribuente dimostri che l'importo ricevuto
o bonificato non abbia una connotazione
reddituale, come, ad esempio, il pagamento di un
finanziamento o la restituzione di un deposito
cauzionale per l'affitto di una casa
all'estero.
Il
meccanismo prevede un ruolo primario per il
funzionario di banca, che dovrà ricevere la
dichiarazione del contribuente e valutarla.
In ogni caso, che si effettui la ritenuta o
meno, il nominativo del percipiente andrà
segnalato dalla banca all'Agenzia delle
Entrate.
Il contribuente avrà tempo fino al 28
febbraio dell'anno successivo a quello della
trattenuta per attestare l'impropria
applicazione della ritenuta e chiedere alla
banca la restituzione.
È importante ribadire che la ritenuta non si
applica alle persone fisiche che ricevano
bonifici nell'ambito della propria attività
d'impresa o di lavoro autonomo e quando la
riscossione non avvenga tramite l'intervento
di un intermediario finanziario.
Secondo il provvedimento, il contribuente
potrà esimersi dall'assoggettamento
all'imposizione mediante l'esibizione di una
autocertificazione, possibilmente
preventiva, rispetto alla movimentazione
finanziaria: purtroppo, però, lo stesso
provvedimento non chiarisce ancora la
valenza temporale di tale
autocertificazione. Per prassi si ritiene
che la presentazione di tale dichiarazione
possa coprire, almeno, l'intero periodo
d'imposta nel caso in cui si inserisca,
all'interno della medesima, una breve
descrizione preventiva sui flussi futuri che
riguardino la medesima fattispecie
giuridica. Come si evince dal tenore del
provvedimento, non esiste neppure uno
standard per l'elaborazione
dell'autocertificazione ma, certamente, vi
dovrà essere una "quadratura" fra beni e
capitali detenuti all'estero (quadro RW del
modello Unico) e i flussi reddituali in
entrata: è probabile insomma che
l'intermediario oltre alla
autocertificazione possa richiedere al
soggetto passivo l'esibizione del quadro RW
dal quale si dovrà evincere quale bene abbia
originato il flusso monetario in entrata.
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[1] Articolo 4, comma 2,
Dl n. 167/90 modificato dalla legge 97/2013,
le cui specifiche applicative si trovano nel
provvedimento n. 2013/151663 del direttore
dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre
scorso.
(ilsole24ore
/ puntodincontro.mx /
adattamento e traduzione in spagnolo di massimo barzizza)
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